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Divieto di sosta e fermata: ecco cosa fare in caso di multa

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Pubblicato il 25 September 2022
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Il divieto di sosta e fermata è regolato dal Codice della Strada: scopriamo le differenze.

Fra i cartelli più capaci di confondere gli automobilisti, e quindi di procurare numerose sanzioni, troviamo di certo il divieto di sosta e fermata. In sintesi, la fermata definisce una sospensione della marcia per un breve periodo, mentre la sosta si prolunga nel tempo. In questa guida illustriamo le disposizioni del Codice della Strada in materia e le indicazioni su come comportarsi qualora venga notificata una multa.

Divieto di sosta e di fermata: quali differenze?

Innanzitutto entrambi i divieti sono rappresentati da segnali verticali (art. 38 del Codice della Strada) definiti dall’art.38 del CdS di “prescrizione”, nel senso che obbligano o pongono limiti al conducente e sono piazzatidove inizia e dove termina la validità di tale regola.

Il segnale di divieto di sosta ha una forma circolare ed è incorniciato di rosso, presenta uno sfondo blu e un’unica fascia diagonale in rosso che. Nelle strade extraurbane, indica un divieto di sosta continuo, anche di notte. Nelle strade urbane, vieta la sosta dalle 8 alle 20, eccezion fatta per pannelli aggiuntivi e specifici.

Il segnale che vieta la fermata vede invece una coppia di bande rosse diagonali incrociate. Quando lo si osserva, significa che è vietata sia la sosta che la fermata sono vietate e, generalmente, è fatto divieto di qualsiasi arresto volontario dell’auto.

Divieto di sosta e fermata: ecco cosa fare in caso di multa 1

La differenza fra sosta e fermata è principalmente temporale, la prima è prolungata, mentre la seconda è di breve durata. Il punto è che durante una fermata, che in ogni caso non può ostacolare la circolazione, il conducente deve essere sempre pronto a ripartire; è allontanandosi dall’auto che si configura la situazione di sosta. Per questo ci si può fermare anche di fronte a un divieto di sosta, mentre davanti a un divieto di fermata di certo non si potrà neanche sostare.

Se, infine, bisogna sostare a causa di un’emergenza rappresentata per esempio da avaria o malessere fisico, si configura una fattispecie a sé.

La sosta di emergenza rappresenta, invece, un caso a parte: questo tipo di sosta prevede l’interruzione della marcia quando il veicolo è inutilizzabile a causa di un’avaria, oppure l’arresto è necessario per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

Come posizionare il veicolo in caso di sosta o fermata?

In mancanza di cartelli che specificano i divieti in vigore, ci si potrà fermare parcheggiando l’auto parallelamente alla strada e lasciando – in assenza di un marciapiede, uno spazio maggiore o uguale ad un metro per i pedoni; comunque avendo cura di essere quanto più vicini possibili al lato destro della carreggiata. Si potrà parcheggiare anche sul lato sinistro solo in caso di sensi unici di marcia, e ad ogni modo consentendo un passaggio agevole agli altri veicoli.

Se invece siamo in presenza di spazi dedicati ai parcheggi, la vettura deve essere posizionata entro le linee di demarcazione. Nell’eventualità di una sosta a tempo limitato, bisognerà anche esporre il disco orario con l’ora di arrivo indicata. In ogni caso, infine, bisogna ricordare di spegnere il motore del veicolo prima di abbandonarlo.

Multa divieto di sosta e fermata

Il nostro Codice della Strada disciplina in maniera chiara il divieto di sosta e fermata. Con la prima si indica l’interruzione della marcia del mezzo protratta per un apprezzabile lasso di tempo, mentre con la seconda ci si riferisca ad una sosta temporanea che normalmente non implica l’allontanamento del conducente dal veicolo.Sono più diffusi i cartelli di divieto di sosta rispetto a quelli che vietano la fermata, proprio a causa della differenza temporale fra le due situazioni.

L’art. 158 cds dispone il divieto di sosta e fermata, anche in assenza di cartelli, nei seguenti casi:

  • la sosta è vietata in corrispondenza dei passaggi a livello ma non in loro prossimità;
  • nelle gallerie;
  • nei sottovia;
  • sotto i sovrapassaggi,
  • sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità di segnali stradali verticali e semaforici, in modo da impedirne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati;
  • in corrispondenza e in prossimità degli incroci stradali;
  • nei centri abitati la fermata è vietata in prossimità delle aree di intersezione, a più di 5 metri, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Inoltre, sempre l’articolo 158 Codice della Strada, disciplina i casi in cui è vietata la sosta mentre è consentita la fermata e sono i seguenti:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito l’accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo la sosta è vietata dovunque venga impedito lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di due veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; sulle banchine, salvo diversa segnalazione; negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane; nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
  • Nei parcheggi destinati alla ricarica delle auto elettriche.

Le sanzioni pecuniarie per divieto di sosta e fermata

Sempre l’articolo 158 dispone gli importi delle multe in caso di divieto di sosta e fermata. Violare uno qualunque dei divieti di sosta e fermata, nonché violare il divieto di sosta relativo a spazi e carreggiate riservate ai mezzi pubblici e ai mezzi di persone invalide, comporta una multa da un minimo di 41 euro ad un massimo di 168 euro, per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e una multa da un minimo di 87 euro ad un massimo di 344 euro per tutti gli altri mezzi, mentre in tutti gli altri casi previsti dall’art. 158 cds la multa può essere pari nel minimo a 25 euro e nel massimo a 100 per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, mentre può andare da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro per tutti gli altri mezzi.

Le sanzioni si applicano per ogni giorno nel quale continua la violazione. L’infrazione del divieto di sosta non comporta la decurtazione dei punti dalla patente, fatta eccezione per le violazioni più gravi, per cui si possono perdere fino a 2 punti.

Cosa fare in caso di multa per divieto di sosta e fermata

Sarà possibile pagare la sanzione entro cinque giorni dall’avvenuta notifica, beneficiando così di uno sconto pari al 30% dell’importo. Se l’infrazione è stata contestata sul posto, tramite verbale, i cinque giorni decorrono da quel momento.
Infine, per i veicoli che infrangono il divieto di fermata, si procederà alla rimozione forzata.

Qualora vi sia stata notificata una multa per divieto di sosta e fermata potrete valutare l’ipotesi del ricorso presso il Giudice di Pace territorialmente competente, affrontando un costo della pratica di 43 euro. Le ragioni che possono spingere a proporre opposizione alla sanzione possono essere varie, come la errata indicazione dei dati del veicolo o del luogo dove è stata rilevata l’infrazione sino alla assenza della apposita segnaletica orizzontale o verticale.

Se invece si decide di presentare ricorso al Prefetto, altra opzione comunque percorribile, il tempo per farlo è di 60 giorni e la pratica è gratuita. È bene considerare le reali possibilità di vincere il ricorso, portando prove concrete dell’ingiustizia della sanzione e possibilmente anche testimoni.

 

 

Pubblicato il 25 September 2022
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