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Cinture di sicurezza posteriori: è obbligatorio utilizzare per legge

Pratiche AutoSicurezza
Pubblicato il 22 January 2019
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Le cinture di sicurezza posteriori spesso non vengono utilizzate, ignorando le disposizioni di legge: facciamo chiarezza.

Le cinture di sicurezza posteriori spesso non vengono utilizzate, ignorando le disposizioni di legge che invece ne dispongono l’utilizzo come un obbligo. Facciamo chiarezza su una questione spesso controversa tra gli automobilisti.

Cinture di sicurezza posteriori: obbligo

Le cinture di sicurezza sono ormai presenti obbligatoriamente su tutte le vetture ed hanno una funzione fondamentale nel tutelare l’incolumità degli occupanti del veicolo, in caso di incidente.

Tuttavia, se ormai è diventata prassi utilizzare quelle anteriori, spesso chi siede sul sedili posteriori dimentica, o rifiuta categoricamente, di impiegare le cinture di sicurezza posteriori violando in questo modo il dettato normativo, ed aumentando notevolmente i rischi per la propria incolumità.

L’obbligo di indossare le cinture di sicurezza posteriori è stabilito dal nostro Codice della Strada e chi non rispetta questo vincolo rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

Legge cinture di sicurezza

L’articolo 172 del Codice della Strada disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori ed anteriori e dispone testualmente come sia obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, il loro utilizzo. Mentre per i bambini di statura inferiore ad un metro e cinquanta devono essere adottati sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al loro peso.

Se si trasportano passeggeri minori di età sulla propria vettura, e questi non utilizzano le cinture di sicurezza posteriori sarà il conducente a rispondere del mancato utilizzo qualora sull’auto non sia presente il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Analogamente, il conducente che permette ai passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cinture di sicurezza posteriori o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi.

Il mancato rispetto del dettato normativo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.

Nello specifico, l’articolo 172 comma 10 stabilisce come chiunque non faccia uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Qualora il mancato uso riguardasse il minore di età, della violazione risponde il conducente, oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso se è presente sul veicolo al momento del fatto.

Qualora il conducente incorresse, in un periodo di due anni, in una delle violazioni indicate al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Il comma 8 dell’articolo 172 del Codice della Strada prevede, tuttavia, alcune eccezioni.

Con riferimento al trasporto in taxi e auto a noleggio con conducente, i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore purché accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni. Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; mentre quelli con più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.

Le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, le forze armate, gli addetti ai servizi antincendio e i sanitari in caso di intervento di emergenza, gli istruttori di guida, gli addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte ed i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, in servizio nei centri abitati, sono esentati dall’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza.

Cinture dietro obbligatorie

Tre le altre ipotesi di esenzione di utilizzo della cintura di sicurezza dietro, il Codice della Strada individua anche alcuni soggetti affetti da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture e le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture.

L’articolo 172, tuttavia non fornisce alcun elenco di patologie o condizioni particolari specifiche per queste esenzioni, ma richiede una certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE.

É quindi chiaro come, ad eccezione dei casi sopra indicati, le cinture di sicurezza dietro siano da utilizzare sempre, non solo per evitare di incorrere in una violazione del dettato normativo ma, soprattutto, per tutelare la propria incolumità quando si circola su strada.

Pubblicato il 22 January 2019
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